Il segreto non scade: la fiducia tra avvocato e assistito è inviolabile
L’avvocato Conidi ribadisce che il segreto professionale continua anche dopo la fine del mandato ed è una garanzia essenziale per il cittadino e per il diritto di difesa.
L’avvocato Maria Claudia Conidi Ridola richiama l’attenzione su uno dei principi fondamentali della professione forense: il segreto professionale non è una facoltà discrezionale, ma un obbligo permanente posto a tutela del cittadino, del rapporto fiduciario con il difensore e dello stesso diritto di difesa.
Secondo la legale, le informazioni, i documenti e le notizie acquisiti durante un mandato non diventano patrimonio personale dell’avvocato e non possono essere successivamente utilizzati per sostenere differenti ricostruzioni processuali, avvalorare ipotesi accusatorie o difensive, né essere comunicati spontaneamente all’autorità giudiziaria. Il dovere di riservatezza continua a operare anche dopo la revoca, la rinuncia o la conclusione dell’incarico, senza limiti temporali.
Particolare cautela è richiesta quando l’ex difensore, non conoscendo più gli sviluppi del procedimento, integra quanto appreso professionalmente con indiscrezioni, articoli di stampa o informazioni provenienti da terzi. Questa commistione rischia di produrre una narrazione parziale o alterata, attribuendo valore a elementi non verificati e generando conseguenze per le persone coinvolte e per l’amministrazione della giustizia.
Conidi evidenzia infine che eventuali violazioni possono assumere rilievo sia penale sia disciplinare. L’avvocato, conclude, non è proprietario delle confidenze ricevute, ma ne è il custode: prudenza, equilibrio e capacità di tacere rappresentano quindi condizioni essenziali per preservare la dignità della toga e la credibilità dell’intera Avvocatura.
Written by
Redazione 2